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Comunicazioni Elettroniche
Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Ai fini della legge privacy, sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegata ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.
- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne prendere cognizione, una corrispondenza a lui non diretta, ovvero in tutto o in parte la distrugge o la sopprime.
- Rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque, venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa la rivela, in tutto o in parte.
- Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe; è parimenti punibile chiunque riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
- Installazione abusiva di apparecchiature per le intercettazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fuori dai casi consentiti dalle legge, installa apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra più sistemi.
- Falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di talune delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
- Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti informatici, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto se dal fatto deriva nocumento.
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