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Dati giudiziari
Dati personali ideonei a rivelare i seguenti provvedimenti:
- i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
- i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
- qualità di indagato o imputato ai sensi degli artt. 60 e 61 codice procedura penale.
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