La famosa enciclopedia elettronica creata interamente e direttamente dagli utenti della Rete è uscita vittoriosa dalla causa per diffamazione instaurata presso un Tribunale francese. Wikipedia, o meglio la fondazione che la gestisce, Wikimedia Foundation, era stata citata da alcune persone le cui abitudini e gusti sessuali erano stati diffusi attraverso appunto le pagine dell’enciclopedia libera.
Instaurato il processo, questo si è concluso con la piena assoluzione di Wikipedia in quanto, è stato stabilito, non tenuta a vigilare e sorvegliare tutte le proprie pagine web. In particolare è possibile leggere nella sentenza che un soggetto che mette a disposizione spazio sui propri server ha l’obbligo (secondo la legge francese) di denunciare condotte illecite solo se integrano alcuni tipi di violazione come per esempio quelle relative alla pedopornografia, razzismo o negoziazione illecita. Questa dunque sarebbe l’attività a cui è tenuto un gestore del sito. Nel caso specifico, la diffamazione ma anche l’ipotetica violazione della privacy (i dati inerenti alla sessualità sono classificati come sensibili) non costituirebbero violazioni tali da obbligare alla denuncia il gestore del sito.
E in Italia che decisione sarebbe stato possibile prendere?
Senza dubbio un giudice accorto non avrebbe potuto far altro che assolvere Wikipedia come ha provveduto a fare il “collega” francese. Infatti la legislazione inerente la gestione dei siti web, il Decreto Legislativo 70/2003 attuativo della direttiva Comunitaria 2000/31/CE, prevede un’assenza generale di obblighi di sorveglianza o di ricerca da parte del gestore o titolare del sito web (art. 17). Quindi chi gestisce forum, chat, newsgroup o blog non è in alcun modo responsabile di quanto postato negli spazi messi a disposizione del pubblico. Questo per due motivi fondamentali: 1) La responsabilità penale è personale; 2) Sarebbe veramente faticoso e controproducente imporre a chi gestisce siti web di controllare sistematicamente tutte le pagine messe a disposizione del pubblico e ogni parola inserita. Ne deriva quindi, in caso di frasi o messaggi diffamatori postati da utenti, una mancanza di responsabilità del gestore. Detto in questi termini si potrebbe pensare che effettivamente non ci siamo obblighi in capo al gestore. Tuttavia così non è. Perché se da una parte non è obbligato a vigilare sul sito, dall’altra lo stesso gestore non si può sottrarre dal comunicare all’autorità competente la violazione consumata sulle proprie pagine web, una volta che ne sia venuto a conoscenza. Pertanto, una volta avuta conoscenza della violazione il gestore si deve attivare per porre fine alla suddetta violazione, avvertendo contestualmente l’autorità competente (artt. 15, 16 e 17 D.Lgs 70/2003). Diciamo che in primis, senza cancellare definitivamente i contenuti diffamatori, dovrebbe rimuoverli dalle pagine in cui erano stati inseriti. Quindi avvertire le autorità competenti: in caso contrario il gestore sarà civilmente responsabile per la mancata comunicazione.
Il problema finale è appunto la conoscenza da parte del gestore di tali messaggi. Nel caso di Wikipedia, il gestore dice di non aver mai ricevuto una mail in cui si chiedeva la rimozione cosa che invece i denuncianti avrebbero fatto. Nel caso dunque fosse stata provata tale comunicazione, Wikipedia non si sarebbe potuta sottrarre alla responsabilità di non essersi attivata avuta conoscenza della violazione.
Il D.Lgs 70/2003 impone tra le altre cose di mettere nella home page del sito un indirizzo fisico a cui le persone debbano fare riferimento in qualsiasi momento (art.7). Nel caso di una lettera di formale diffida (raccomandata A/R) sarebbe stato più semplice dimostrare che il gestore era a conoscenza della violazione. Nel caso della posta elettronica, se non utilizzata quella certificata (PEC), che prevede un sistema di notifica preciso e puntuale, la prova di un invio rischia di essere molto difficile. Anche perché spesso i free account informano di aver inviato correttamente il messaggio ma in realtà tale messaggio non è mai arrivato.