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L'articolo 152 del codice della Privacy e il foro competente

Andrea D'Agostini

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23280/07 ha avuto modo di soffermarsi sul problema del foro competente ex articolo 152 Codice Privacy.

La sostanza dei fatti ha visto un soggetto citare in giudizio, per illecito trattamento, presso il Tribunale di Roma sia i titolari del trattamento dei propri dati (tre società inserite per motivi diversi nel settore del Credito, una come società finanziaria e le altre due come centrali rischi – tutte con sedi differenti) sia il Garante della Privacy che aveva respinto il suo ricorso proposto articolo 147 Codice Privacy. Il Tribunale di Roma, senza decidere nel merito, si è dichiarato incompetente in favore del foro di Milano, in cui una delle società aveva sede. A questo punto l’attore ha proposto ricorso per regolamento di competenza in Cassazione.

La Suprema Corte prendendo spunto dall’articolo 152 Codice della Privacy ha così sentenziato: “in conclusione deve essere enunciato il principio secondo cui: la disposizione dell’art. 152 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196 del 2003) stabilisce, a favore del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati stessi, una competenza funzionale ed inderogabile per tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del codice medesimo, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante o alla loro mancata adozione, competenza che, in quanto tale impedisce il ricorso al cumulo soggettivo delle cause proposte contro più persone, consentito dall’art. ee cpc, e prevale sul foro della pubblica amministrazione stabilito dall’art. 25 cpc. Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento del Garante concerne più soggetti titolari del trattamento e l’interessato intenda impugnare il provvedimento e contemporaneamente convenire in giudizio i titolari per il risarcimento del danno, le cause devono essere separatamente proposte innanzi al giudice nel cui territorio ha sede ciascuno dei predetti titolari, il quale ha competenza a giudicare anche nella controversia inerente il provvedimento del Garante, per la parte, in quest’ultimo caso, concernente il titolare convenuto in giudizio.”

In primo luogo occorre dire che la Suprema Corte ha ben interpretato quello che è il tenore della norma e la volontà del Legislatore. Ciò che però si contesta è proprio la norma e la scelta del legislatore. Infatti, nel caso di specie è probabile che il ricorrente fosse un consumatore che avesse chiesto un finanziamento e che per vari motivi i suoi dati personali fossero passati di mano in mano attraverso le centrali rischi. Appare dunque chiaro che, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, per un consumatore sarebbe veramente difficile far valere un proprio diritto in un caso simile. Infatti con più titolari il ricorso al Giudice può essere presentato solo nel foro in cui il titolare del trattamento ha la sede legale (se società), ma se sono più società, come in questo, ecco che la tutela trova spazio in tanti Fori quanti sono i Titolari del trattamento (loro sedi) che entrano in gioco. Senza dubbio la situazione appena emersa si manifesta come una vera e propria aberrazione giuridica: in Europa e in Italia sono anni che si adottano norme per la protezione del consumatore, si persegue il fine della tutela “consumeristica”, rendendo più efficaci le armi giuridiche, facilitando la loro attivazione. Ecco dunque che in un sistema così concepito, la norma in questione (art. 152 D.Lgs 196/2003) stona. E stona perché non permette, nell’ottica sopra individuata, di avere una tutela efficace del consumatore. Per esempio, se un consumatore riceve messaggi commerciali via email, sms, o telefonate potrà far valere i propri diritti alla riservatezza anche solo dopo la ricezione di uno di tali messaggi non sollecitati, tuttavia la sua fatica sarà quella di far valere i suoi diritti solo davanti al giudice del foro dell’azienda. Se il consumatore è di Milano e l’azienda è di Catania, ecco che il processo deve essere incardinato a Catania (in caso di ricorso al Garante sarà Roma).

Stesso discorso per le impugnazioni dei provvedimenti del Garante. Qui si ha una cosa ancora più curiosa: se il provvedimento riguarda più soggetti, lo stesso andrà impugnato presso il giudice competente solo per la parte che riguarda tale soggetto, mentre le parti rimanenti andranno impugnate presso gli altri giudici competenti per gli altri soggetti, insomma uno spezzatino, con aggravio di spese e tempo per il consumatore. Conclude così l’ordinanza: “la competenza appartiene al giudice nel cui territorio ha sede ciascuno dei titolari del trattamento convenuto in giudizio. Ognuno di questi giudici deciderà anche in ordine alla controversia inerente il provvedimento del Garante, per la parte in cui il provvedimento stesso tratta del titolare che in quel circondario ha attratto la competenza

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