La problematica relativa al controllo a distanza dei lavoratori e loro identificazione è divenuta sempre più attuale a fronte delle nuove tecnologie e del connesso progresso scientifico.
Sono infatti numerosi gli strumenti tecnologici di nuova generazione utilizzabili per finalità di vigilanza e controllo, attraverso cui poter acquisire varie informazioni, sicchè è necessario comprendere se ed entro quali limiti è possibile la loro adozione.
In ordine alla tematica in esame emergono due opposte esigenze: da un lato, il diritto del lavoratore a non essere leso nella propria dignità, libertà e riservatezza e, dall’altro, il diritto del datore di lavoro ad esercitare il proprio potere discrezionale ed organizzativo, individuando le adeguate cautele da adottare.
Nell’operare un bilanciamento tra le citate esigenze, il legislatore ha stabilito il divieto assoluto di utilizzare apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, consentendo però l’installazione di sistemi da cui potrebbe derivare detto controllo ove gli impianti siano richiesti da esigenze “organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro”; in presenza di dette finalità, l’utilizzo di tali apparecchiature è legittimo però previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro (cfr. art. 4, commi 1 e 2, legge 300/1970).
Il sistema di geolocalizzazione dei lavoratori tramite Gps rientra certamente tra le apparecchiature con cui il datore di lavoro può controllare a distanza l’attività del dipendente, sicchè l’installazione di detti impianti è possibile solo se le finalità perseguite con il citato sistema rientrino tra quelle indicate dallo Statuto dei lavoratori e purché il datore di lavoro provveda ad assolvere gli adempimenti ivi previsti ex art. 4.
Il sistema di localizzazione satellitare è preordinato ad acquisire molteplici informazioni (localizzazione del veicolo, tragitto percorso, orari e numero di soste effettuate, velocità oraria e chilometri percorsi), che costituiscono dati personali riconducibili agli interessati, non solo se associati ai nominativi dei conducenti o ai codici ad essi attribuiti, ma -come rilevato dal Garante- anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei conducenti, atteso che la società sarebbe comunque in condizione di risalire in ogni momento al conducente assegnatario (cfr. Garante Privacy, provv. 5 giugno 2008 e 7 ottobre 2010).
Pertanto un’impresa che adotti un sistema di localizzazione, assolti gli obblighi previsti dall’art. 4 della legge 300/1970, dovrà trattare i dati personali necessari al suo funzionamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003.
In particolare, ai lavoratori dovrà essere fornita un’idonea informativa privacy, unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema; dovranno essere indicati i soggetti che possono accedere alle informazioni ed occorre predisporre apposite nomine ad incaricato; con riferimento ai dati relativi alla localizzazione, deve procedersi alla notifica del trattamento all’autorità garante, ex artt. 37 e ss. del codice privacy.