Approfondimenti Giuridici - Consulente Legale Privacy

Collegamento al sito web www.consulentelegaleinformatico.it Collegamento al sito web www.consulentelegale231.it Collegamento al sito web www.consulenteconservazionesostitutiva.it Collegamento al sito web www.consulentelegalevideosorveglianza.it

NEWSLETTER

Gentile Visitatore per ricevere informazioni correlate al nostro sito può iscriversi alla nostra newsletter selezionando le tematiche di Suo interesse.

Per effettuare la cancellazione cliccare su CANCELLAZIONE ed inviare all'indirizzo mail la richiesta con oggetto CANCELLAZIONE ISCRIZIONE NEWSLETTER.


Skype Me�!




Mercoledi, 19 giugno 2013 ore 03:22

Offerte Formative

DIRITTO PRIVACY
  Accertamento
  Adempimenti conseguenti ad una violazione...
  Amministratore di sistema
  Attività particolarmente rischiose
  Autenticazione informatica
  Banca Dati
  Biometria
  Blocco
  Cache
  Cessazione del trattamento
  Cloud computing
  Comunicazione
  Comunicazioni Telematiche
  Conservazione
  Controllo a distanza lavoratori
  Credenziale autenticazione
  Dati di ubicazione
  Dati giudiziari
  Dati identificativi
  Dati relativi al traffico
  Dati sensibili
  Dato anonimo
  Dato personale
  Diffusione
  Diritto di accesso
  Documento informatico
  Documento programmatico
  Documento programmatico sulla sicurezza
  Firma digitale
  Garante
  Illeciti penali
  Incaricati privacy
  Informativa
  Informativa "minima"
  Interessato
  Misure minime
  Notificazione
  ODR
  Parola chiave
  Posizionamento
  Posta Elettronica
  Principio di necessità
  Privacy
  Provider
  Reclamo
  Registrazione
  Registro delle opposizioni
  Regolamento informatico
  Responsabile privacy
  Responsabilità forum
  Responsabilità mailing list
  Responsabilità newsletter
  Rete pubblica
  Reti di comunicazione elettronica
  Ricorso
  Rilevazione
  Risoluzione
  Safe Harbor
  Scopi scientifici
  Scopi statistici
  Scopi storici
  Segnalazione
  Separazione logica delle immagini registrate
  Sistema autorizzazione
  Sistemi integrati
  Sistemi intelligenti
  Spamming
  Spionaggio industriale
  Statuto dei Lavoratori
  Titolare privacy
  Trasferimento
  Trasferimento dati all’estero
  Trattamento
  Verifica preliminare
  Videosorveglianza
  Violazione dati personali
  Violazioni Amministrative
  Webmaster
Approfondimenti

Tribunale di Catania: condannato un content provider

Valentina Frediani

È stata emessa dal Tribunale di Catania  - Sezione Quarta Civile, in data 29 giugno, una interessante sentenza circa le distinzioni di responsabilità sussistenti tra provider e content provider. Con la sentenza il Tribunale ha condannato un content provider per omissione di controllo e verifica dei profili di lesività  emergenti  dai contenuti sussistenti nel sito, ed in specie con riferimento alla lesione del diritto d’autore laddove sul sito di un comune dal content provider gestito, era stato pubblicato uno scritto senza alcuna autorizzazione del titolare. Vediamo innanzi tutti i presupposti giuridici  su cui si è basato il giudice.

Occorre premettere che la disciplina giuridica circa le responsabilità degli ISP è dettata dal recente decreto legislativo n. 70 emanato nel 2003, il quale reca la normativa relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.   Nel decreto – emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, la cosiddetta direttiva sull’e-commerce – si distinguono  puntualmente le responsabilità che emergono da attività di mere conduit, caching ed hosting. Vediamole sinteticamente. L’attività di mere conduit consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni come richieste dal destinatario del servizio, o nel fornire l’accesso alla rete. Un tale servizio – proprio dell’access provider – esonera totalmente da qualsiasi responsabilità il prestatore, non vigendo alcun obbligo di controllo proprio per l’oggettività della prestazione resa (salvo ovviamente che la figura del prestatore coincida con quella di colui che origina la trasmissione o seleziona o modifica le informazioni).  Altra attività è quella di caching. Il decreto stabilisce che qualora il servizio consista nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, della memorizzazione intermedia e temporanea nonché automatica delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, non comporta responsabilità del prestatore. Quest’ultimo però è in una posizione intermedia, laddove la norma prevede espressamente la sua responsabilità nel caso in cui modifichi le informazioni, non si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, non si conformi con l’uso lecito della tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore  per ottenere dati sull’impiego di informazioni o non agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l’accesso, qualora venga a conoscenza del fatto che di  tali informazioni  l’autorità giudiziaria ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Infine, in materia di hosting, ovvero qualora il servizio consista in attività di memorizzazione di informazioni, è prevista l’assenza di responsabilità del prestatore in relazione alle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio salvo che il prestatore fosse a conoscenza del fatto che l´attività o l´informazione era illecita: in tal caso sarà riconducibile nei confronti dello stesso una responsabilità colposa nel caso in cui, consapevole della presenza sul sito di materiale non lecito e presuntivamente non lecito, ometta di accertarne l’illiceità, o una responsabilità dolosa laddove abbia completa consapevolezza della antigiuridicità  della condotta dell’utente cui presta il servizio, omettendo volontariamente di intervenire o di segnalare  opportunamente i fatti all’autorità competente. È esclusa la perseguibilità del prestatore qualora,  venuto a  conoscenza di fatti illeciti su comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per rimuovere  immediatamente le informazioni illecite.

Riassumendo: è irresponsabile il provider che fornisca esclusivamente la connessione alla rete, mentre  è responsabile il provider che fornisca servizi di caching o hosting qualora sia a conoscenza dell’illiceità dei contenuti.

Su queste premesse legislative, il Tribunale una volta accertata in sede dibattimentale la gestione autonoma di certo materiale altrui da parte del provider, lo ha ritenuto responsabile diretto della lesione del diritto di autore.

L’ennesima conferma che per i provider che non offrono esclusivamente connettività ed accesso, appare doveroso controllare e verificare la provenienza e gli eventuali diritti dei terzi su immagini e scritti che pubblicano sui siti: ad oggi la legislazione non sembra più offrire  margini interpretativi in sede giurisdizionale.

Il sito è di proprietà della Di & P s.r.l., gestito dalla medesima ed ospitante alcune pagine gestite dallo Studio Legale Frediani che contribuisce alla stesura di approfondimenti e news. Il sito non costituisce rivista elettronica.

La Di & P s.r.l. ha sede in Montecatini Terme, via Cividale n.51 interno 2. È iscritta presso il Registro delle Imprese di Pistoia con numero 167988 , P.IVA 01651060475.
Capitale sociale sottoscritto €10.000 interamente versato

Tutti i siti del network Consulente Legale Informatico sono Copyright © 2002-2013 di DI & P srl - Powered by Romyx